Statuto dell’Associazione
Statuto dell'Associazione "Mondo Gino Lisa"
Denominazione – Sede - Durata
Art. 1. L’Associazione
MONDO GINO LISA A.P.S. – MGL A.P.S. varia la sua denominazione in MONDO GINO
LISA e varia la sede legale con
aggiornamento in Foggia in Via Monfalcone n° 5 scala A – 71121 Foggia – presso
lo Studio Legale Mariella. L’Associazione denominata MONDO GINO LISA è in
conformità al dettato dell’art. 35 del D. Lgs 117/2017. L’Associazione, comprenderà
nella denominazione anche l’acronimo A. P. S. dopo regolare iscrizione nel Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Il trasferimento della sede legale nell’ambito
dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.
Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con
delibera dell’Assemblea di modifica
dello statuto.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Art.
2. L’Associazione MONDO GINO LISA, più avanti chiamata per brevità MGL, si ispira ai principi
di democraticità e gratuità, non ha scopo di
lucro e persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale.
MGL
si prefigge di sostenere la crescita e lo sviluppo dell’Aeroporto Civile “Gino
Lisa” di Foggia, ritenuto strategico per lo sviluppo economico-sociale e del
turismo dell’ampio territorio denominato “Area Vasta” inclusivo della Capitanata
e delle province e zone confinanti.
MGL
ha come scopo quello di promuovere e sviluppare i servizi di interesse generale
connessi al mondo sinergico del trasporto aereo.
Finalità e attività
Art. 3. MGL opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale,
svolgendo principalmente in favore
dei propri associati, dei loro familiari o di terzi,
le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore ai punti:
k) organizzazione e gestione di attività
turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
o) attività commerciali, produttive, di
educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza.
i) organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo;
Art. 4. MGL per il
raggiungimento dei propri scopi svolge le attività di seguito riportate
a titolo indicativo e non limitativo:
organizzazione
di attività culturali di informazione, quali convegni, dibattiti, riunioni;
organizzazione
di eventi, manifestazioni, promozione di gemellaggi e scambi di ospitalità e di
turismo associato, workshop, seminari, corsi di formazione, concorsi, incontri
con la stampa, attività di pubblicità e comunicazione, sponsorizzazioni;
edizione
e diffusione di riviste e ogni altra pubblicazione connessa alle attività di
interesse dell’Associazione. Il principale mezzo di comunicazione
dell’associazione è il sito internet Mondo Gino Lisa raggiungibile
all’indirizzo web www.mondoginolisa.it;
organizzazione
di attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e
l’approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali
promosse;
promuovere,
diffondere e implementare ogni attività utile a favorire i contatti tra i Soci;
promuovere,
diffondere e implementare ogni attività per favorire la cultura del volo.
Art. 5. Per lo svolgimento
delle attività sopra elencate l’Associazione si avvale prevalentemente di attività
di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli Enti associati.
MGL può avvalersi di lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di i altra natura, anche dei propri
associati, come indicato al successivo Art. 14.
Per il perseguimento dei propri scopi MGL potrà
inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui reti associative, di cui condivide finalità e
metodi, e collaborare con Enti pubblici e privati al fine di conseguire le
finalità statutarie.
Art. 6. Ai sensi
dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 MGL potrà svolgere anche attività diverse
rispetto a quelle d’interesse generale,
secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti
con apposito Decreto ministeriale.
L’individuazione di tali attività sarà operata
dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
Soci
Art. 7. Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi
e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
Possono essere ammessi
come associati altri enti del Terzo Settore
o senza scopo di lucro,
a condizione che il loro numero non sia superiore
al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato
al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
Art. 8. La domanda
di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà
l’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione del socio
è annotata nel libro soci.
Art. 9. Il rigetto
della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato
specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro
60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in
esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Diritti
e doveri dei soci
Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati
su tutte le attività ed iniziative di MGL, di partecipare con diritto di voto
alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività
comunemente concordate.
Ciascun socio ha diritto di esaminare i
libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15
giorni.
I soci sono tenuti a mantenere il massimo
riserbo su tutte le attività, i progetti, i documenti e discussioni fino a
quando non si sia deciso di rendere pubbliche le informazioni. I soci in
difetto e/o mancanti e/o venenti meno nel rispetto e all’osservanza di quanto
previsto nel presente comma saranno chiamati formalmente in giudizio
dall’Associazione presso le competenti sedi giuridiche e di legge al fine di
risarcire, anche in termini economici e monetari, l’Associazione per i danni ad
essa cagionati direttamente e/o indirettamente.
I Soci hanno, inoltre, il diritto di
recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
Le iscrizioni dei Soci sono annuali e ad
ogni scadenza di anno sociale si rinnovano automaticamente, tacito rinnovo, per
un ulteriore anno fatto salvo contraria ed esplicita comunicazione del Socio
stesso da inviare al Consiglio Direttivo dell’Associazione entro 30 giorni
dalla data di rinnovo.
I soci sono tenuti al pagamento della quota
annuale di iscrizione e ad eventuali contributi sociali per la partecipazione
ad attività istituzionali
I diritti di partecipazione non sono
trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile,
rivalutabile e trasmissibile.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far
rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
I soci che abbiano cessato di appartenere all’Associazione
non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Perdita
della qualità di socio
Art. 11. La qualità di socio
si perde:
·
per morte;
·
per morosità nel pagamento
della quota associativa;
·
dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso
avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo
per il pagamento della quota
sociale per l’anno in corso;
·
per esclusione;
·
per mancato pagamento della quota
di iscrizione entro i termini temporali richiesti per il rinnovo
Perdono la qualità
di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti
scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o
regolamenti interni, quando,
in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione oppure che senza
adeguata ragione si mettano
in condizione di inattività prolungata.
La perdita della qualità di socio è
deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha
60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60
giorni dal ricorso medesimo.
Volontari
Art. 12. Sono
volontari gli associati che aderiscono all’Associazione prestando, per libera
scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività del volontario non può essere retribuita
in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate da
MGL soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata
entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D. Lgs.
117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a
fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro
mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di
spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite
il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l'associato che
occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
I soci che prestano attività di volontariato,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro
gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa,
nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in un apposito
registro.
Sostenitori
Art. 13. Possono
altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone
gli ideali, danno un loro contributo
economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e
passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di
volta in volta intraprese da MGL.
Lavoratori
Art. 14. MGL può
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché
non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse
generale di cui all’art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle
proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati
nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari
o al 5 per cento del numero degli associati.
Organi
Sociali e Cariche
Elettive
Art. 15. Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. l’Organo di Controllo, laddove eletto;
d. Il Revisore dei conti, laddove eletto.
Tutte le
cariche sociali sono elettive.
L’Assemblea
Art. 16. L’Assemblea
è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a
un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente
che la convoca:
·
almeno una volta
all’anno;
·
entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
·
ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
·
quando ne è fatta richiesta
motivata da almeno un
decimo degli associati.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in
seduta, delibera il giorno e l’ora della prima
convocazione e il giorno e l’ora della
seconda convocazione, che deve avvenire
almeno il giorno
successivo alla
prima.
Art. 17. L’Assemblea
è convocata almeno 10 giorni prima della data prevista mediante invio di
lettera raccomandata a/r, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata,
a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano
la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno,
l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche
se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.
Art. 18. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
·
discute ed approva il bilancio;
·
approva il bilancio sociale
quando previsto dalla legge;
·
definisce il programma
generale annuale di attività;
·
procede alla elezione ed alla revoca
dei consiglieri, determinandone previamente il numero
dei componenti;
·
procede eventualmente all’elezione e alla revoca
dei componenti dell’Organo di Controllo,
determinandone previamente il numero dei componenti;
·
nomina e revoca, quando
previsto, il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;
·
discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale
regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
·
delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e
promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
·
ratifica le delibere del
Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi
a), b) e c) di cui all’art. 11;
·
delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio
·
Direttivo;
·
discute e decide su tutti
gli argomenti posti all’Ordine del giorno;
·
delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto
costitutivo o dallo
statuto alla sua competenza.
Art. 19. L’Assemblea
Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà più uno (1) degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro
aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida a prescindere
dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea validamente costituita.
Ciascun aderente può essere latore di un
numero massimo di tre deleghe.
È possibile l’intervento all’Assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza
o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato
che partecipa e vota.
Art. 20. Per
l’Assemblea Straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la
fusione, la scissione, la trasformazione o lo scioglimento e devoluzione del
patrimonio dell’Associazione occorre in prima convocazione la presenza di almeno
tre quarti (3/4) dei Soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza
dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno
fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un
terzo (1/3) dei Soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno due
terzi (2/3) dei presenti.
Art. 21. Nelle Assemblee
per le delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le
votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche
sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive
e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto
dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
Consiglio Direttivo
Art. 22. Il
Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 componenti,
eletti dall’Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati
dall’atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le
persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti
associati.
Non può essere eletto consigliere, e se eletto
decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato
ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia
della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il
cognome, il luogo e la data di nascita,
il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la
rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il
potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali
limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro
Unico nazionale del Terzo settore.
Art. 23. Il Consiglio
Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare,
quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso
nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata
almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può
essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
Le riunioni sono valide quando vi interviene
la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti
le persone.
Un Consigliere assente senza giustificato
motivo per n. 3 (tre) volte consecutive viene dimesso dallo stesso.
L'intervento on line è considerato in presenza.
Art. 24. Il Consiglio Direttivo
è investito dei più ampi poteri per la gestione
dell’Associazione; attua ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o
per statuto alla competenza
dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
·
elegge tra i propri
componenti il presidente;
·
elegge tra i propri
componenti il vicepresidente;
·
elegge il tesoriere e il segretario;
·
attua tutti gli atti di ordinaria
e straordinaria amministrazione;
·
cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
·
predispone e propone all’Assemblea il programma
annuale di attività;
·
individua le attività diverse
da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;
·
predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta
all’Assemblea per la discussione e la
sua approvazione;
·
conferisce procure generali e speciali;
·
assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro
fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
·
propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli
organi sociali;
·
riceve, accetta o respinge le domande
di adesione di nuovi soci;
·
ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
·
delibera in ordine alla perdita
dello status di socio;
·
delibera la qualifica, puramente onorifica, di Associato
Onorario a soggetti che abbiano contribuito con elargizioni o contributi
particolari al sostentamento dell’associazione, nonché a soggetti ai quali
vengano riconosciuti particolari meriti.
·
può avvalersi di consulenze esterne o anche interne
I
Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo, all’atto della loro nomina a
Consigliere accettano la condizione vincolante di non poter essere o far parte
in qualsiasi forma, anche come associati (soci), ad altre Organizzazioni e/o
Associazioni operanti o interessate alle stesse attività, scopi e obiettivi
previsti nel presente statuto o comunque in concorrenza all’Associazione Mondo
Gino Lisa.
Art. 25. In caso
venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio
Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.
Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive
per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a
coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare
consiglieri in numero superiore alla metà,
il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Il Presidente
Art. 26. Il
Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma
sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere
pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e
a rilasciarne quietanza.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri
consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento
le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti
d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il
Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti,
degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Tesoriere
Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere
e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni
assunte dal Consiglio.
Al Tesoriere può essere conferito potere di
operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere
conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni
per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle
mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal
Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio
Direttivo.
Il Segretario
Art. 28. Al Segretario
spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio
e di Assemblea che trascrive sugli appositi
libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
L’Organo
di Controllo
Art.
29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs.
117/2017, l'Assemblea elegge
un Organo di Controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice
civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra
le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di
Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza
della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento
alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora
applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di Controllo
esercita inoltre compiti
di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale
sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice
del Terzo settore.
Il bilancio sociale
dà atto degli esiti del monitoraggio
svolto dall'Organo di Controllo.
I componenti dell'Organo di Controllo possono
in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e,
a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
L’Organo di Controllo può inoltre
esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge
l’Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza
di contributi pubblici da gestire.
Revisore
legale dei conti
Art. 30. Se
l’Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i
requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare
un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti
nell'apposito registro.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea
si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere
il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o
in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 31. Gli
esercizi sociali si chiudono il 31 gennaio di ogni anno e con la chiusura
dell’esercizio verrà formulato il bilancio che dovrà essere presentato
all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale.
Il bilancio è formato dallo stato
patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli
oneri dell’Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di
bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di
perseguimento delle finalità statutarie.
In caso di ricavi, rendite, proventi o
entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto
nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Art. 32. Le entrate
dell’Associazione sono costituite da:
a.
quote associative degli
aderenti;
b.
contributi di privati,
dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c.
donazioni e lasciti
testamentari;
d.
rimborsi derivanti da convenzioni;
e.
rendite patrimoniali;
f.
attività di raccolta
fondi;
g.
entrate derivanti da eventuali attività
commerciali e produttive marginali;
h.
ogni altra entrata
derivante da attività
diverse di cui all’art. 6 del D.lgs.
n.117/17 e s.m.i.,
comunque secondarie e strumentali rispetto
a quelle di interesse generale
di cui all’art. 3 del presente statuto
che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo
documenta il carattere
secondario e strumentale delle attività diverse
rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei
casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 33. Il patrimonio sociale
è costituito da:
a. beni immobili e mobili;
b. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici
e privati;
c. donazioni, lasciti o successioni;
d. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 34. Il patrimonio
sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno
per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso
di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà
dell’Associazione.
È vietata la distribuzione, anche indiretta,
di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra
ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Libri sociali
Art. 35. L’Associazione deve tenere
i seguenti libri sociali:
·
libro degli associati;
·
registro dei volontari;
·
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti
per atto pubblico;
·
libro delle adunanze e delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri
organi sociali.
Pubblicità e trasparenza
Art. 36. Il
Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti
relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci
o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il
libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio
Direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di Controllo.
Tali documenti sociali devono essere messi a
disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati
presso professionisti di cui l’Associazione si avvale.
Le richieste di acceso alla documentazione vengono
indirizzate al Presidente dell’Associazione.
Bilancio
sociale e informativa sociale
Art. 37. Se ricavi,
rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro
annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente
e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete
associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali
emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi
titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Controllo e ai dirigenti.
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Art. 38. Lo scioglimento
dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’art. 20, comma 2 dello statuto.
In caso di estinzione o scioglimento, il
patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea,
sarà interamente devoluto, previo parere
positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo
settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
In nessun caso possono essere distribuiti beni,
utili e riserve ai soci.
L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare
al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Norma
finale
Art. 39. Per quanto
non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative
in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle
loro eventuali variazioni.